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Responsabilità del titolare di supermercati per il superamento dei limiti massimi di residui di pesticidi su prodotti alimentari.

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Responsabilità del titolare di supermercati per il superamento dei limiti massimi di residui di pesticidi su prodotti alimentari.

Con la sentenza n. 9406 del 09/02/2021, la Sez. III della Cassazione ha chiarito che la responsabilità del legale rappresentante di una società titolare di supermercati non può derivare unicamente dall’occupazione di una posizione apicale all’interno della struttura societaria complessa e che non occorre necessariamente una delega scritta ai fini di tale esonero.

A cura dell’avv. Maxime Manzari.

IL CASO

Il Tribunale di Caltanisetta aveva condannato, ai sensi degli artt. 5, lettera h), e 6 della L. 30 aprile 1962, n. 283, il legale rappresentante di una s.r.l. che deteneva ai fini della vendita, presso uno dei supermercati gestiti, della frutta con presenza di pesticidi in quantità superiore ai cosiddetti “LMR” (limiti massimi dei residui) ammessi per legge.

In particolare, l’imputato svolgeva funzioni di amministratore delegato in una società che gestiva decine di punti vendita e circa duecento affiliati.

 

LA DISAMINA SVOLTA DALLA CORTE

La Corte ha dapprima richiamato i propri precedenti in tema di disciplina degli alimenti, secondo cui il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive Ciò in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di un’apposita delega.

Viene altresì richiamato il principio per cui può sussistere altresì responsabilità, a titolo di colpa, del legale rappresentante della società, secondo i principi generali di cui all’articolo 43 c.p., qualora il fatto derivi da cause strutturali correlate a scelte riservate al titolare dell’impresa, quali, per esempio, l’omessa adozione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa Europea.

Va contestualmente tenuto sempre conto, prosegue la Corte nel ragionamento, delle caratteristiche dimensionali ed organizzative che caratterizzano la struttura societaria e che consentono di valutare l’incidenza dell’articolazione interna ai fini dell’individuazione della responsabilità penale. Dette caratteristiche devono essere sussistenti e dimostrate, poiché, altrimenti, nel caso in cui le dimensioni aziendali non siano tali da giustificare il decentramento di compiti e responsabilità, neppure una formale delega di funzioni potrebbe operare quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante della impresa.

Sotto tale ultimo profilo, e quanto alle verifiche che occorre svolgere, caso per caso, sancisce la Corte che il giudice deve essere messo in condizioni di valutare, in concreto, la consistenza della struttura, la sua composizione ed organizzazione al fine di poter verificare se sussistono le condizioni per l’affermazione o l’esclusione della responsabilità di un determinato soggetto non soltanto in considerazione del ruolo ricoperto e dei compiti assegnati e ciò anche con riferimento a coloro che rivestono ruoli apicali in strutture organizzative complesse e che non restano sottratti, per ciò solo, a determinati obblighi, quali, ad esempio, quelli di fornire strutture e mezzi adeguati per il corretto esercizio dell’attività e quelli di organizzazione e controllo.

 

IL PRINCIPIO AFFERMATO

Concludendo, circa la responsabilità del legale rappresentante, la Corte afferma che in tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non e’, per ciò solo, responsabile, sempreché sia dimostrato che essa è articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di una apposita delega in forma scritta.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha rilevato che non è stato offerto al giudice alcun riscontro alle allegazioni difensive circa le dimensioni e l’organizzazione interna, nemmeno con riferimento all’organigramma della società, nonché la documentazione delle eventuali specifiche deleghe e dei poteri conferiti ai singoli responsabili. Tanto ha determinato i Giudici a condannare l’imputato.

 

IL TESTO DELLA SENTENZA.