Divisione giudiziale tra coniugi separati: esenzione dall’imposta di registro, di bollo e di qualsiasi altra tassa negli atti relativi a procedimenti di separazione e divorzio.
Con Sentenza n. 3074/2021, la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria ribadisce il principio che il beneficio fiscale consistente nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, di bollo e di qualsiasi altra tassa per gli atti relativi a procedimenti di separazione e divorzio, prevista dall’art. 19 della L. 74/1987, si applica anche alle ipotesi di divisione giudiziale susseguente ad un procedimento di separazione consensuale.
A cura dell’Avv. Giuseppe Alessandro Bentivoglio.
L’art. 19 della L. n. 74/1987 (norme in materia di scioglimento di matrimonio) dispone che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi a procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché a procedimenti, anche esecutivi e cautelari, diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della L. n. 898/1970, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 154/1999, ha esteso la portata applicativa della norma in esame a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
Il caso: una coppia si separava consensualmente; a seguito dellemissione del decreto di omologa della separazione, i coniugi procedevano allo scioglimento giudiziale della comunione legale.
Il Tribunale di Venezia, con Sentenza del 2009, assegnava la casa coniugale alla moglie condannandola al pagamento di un conguaglio a favore dell’ex marito.
L’Agenzia delle Entrate, a fronte del trasferimento immobiliare, notificava avviso di liquidazione per la corresponsione dell’imposta di registro, ritenendo che la richiamata Sentenza del Tribunale di Venezia non fosse esente dal versamento dell’imposta.
L’avviso di liquidazione veniva opposto dalla contribuente che invocava l’applicabilità dell’esenzione e dei benefici previsti dall’art. 19 della L.74/1987.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva la domanda che veniva, diversamente, accolta dalla Commissione Tributaria Regionale.
Avverso tale decisione, veniva proposto ricorso per Cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate sul presupposto della non applicabilità dell’art. 19 al caso de quo.
L’Agenzia delle Entrate sosteneva, al riguardo, che i coniugi avevano sciolto giudizialmente la comunione e che, dunque, dopo l’omologa della separazione, la comunione legale era divenuta ordinaria, con conseguente inapplicabilità dei benefici al successivo giudizio instaurato per la divisione giudiziale dei beni.
La Sezione Tributaria della Suprema Corte, con la richiamata Sentenza n. 3074/2021, rigettando le censure formulate ed aderendo ad un indirizzo giurisprudenziale consolidatosi nell’ultimo decennio, ha esteso l’agevolazione tributaria anche ai provvedimenti giudiziari emessi fra le parti a seguito di un procedimento di divisione giudiziale.
La ratio dell’estensione del trattamento tributario agevolato e dell’esenzione dal versamento dell’imposta di registro sugli atti giudiziari susseguenti a procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio risiede, secondo la Suprema Corte, nell’esigenza di “favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che addivengono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali”.
Non devono essere, quindi, sottoposti a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi (mobiliari o immobiliari) compiuti “nel difficile momento della separazione e del divorzio”, o in un momento ad essi successivo (procedimenti di modifica), né quelli derivanti da un giudizio di divisione giudiziale.