Reato di maltrattamenti e violenza fisica sistematica sui figli minori (Cass. Pen. n. 7518/2021).
L’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche se sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. Lo ha stabilito la recente sentenza di Cassazione, n. 7518/2021.
A cura dell’avv. Maxime Manzari.
IL CASO
Il procedimento originava dalle confidenze di una delle due figlie minori alla propria insegnante, nelle quali si faceva riferimento ad un metodo violento con cui i genitori, uno dei quali affetto da problemi di alcolismo, entrambi impegnati per lavoro ed afflitti da problematiche economiche e di salute, imponevano alla minore di occuparsi della sorellina, riordinare e fare le pulizie, lasciandole poco tempo per studiare. Emergeva altresì che i genitori picchiavano anche la sorellina.
LA QUESTIONE IN DIRITTO
La difesa degli imputati, fra le altre questioni proposte, sollecitava una diversa qualificazione dei fatti, sostenendo che questi dovessero essere correttamente ricondotti nella più favorevole e meno grave fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ex art. 571 c.p.
La Corte di Cassazione, nel richiamare le proprie precedenti pronunce in tema, ha rammentato e ribadito che situazioni come quella in esame non possono integrare l’ipotesi di abuso di mezzi di correzione, ma vanno qualificate quali ipotesi di maltrattamenti in famiglia.
L’ELEMENTO DIFFERENZIALE FRA IL REATO DI ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE E QUELLO DI MALTRATTAMENTI
Nell’occasione, la Corte ha precisato che l’elemento differenziale fra i reati di abuso di mezzi di correzione e quello di maltrattamenti in famiglia non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall’agente, in quanto l’uso della violenza per fini educativi o correttivi non è mai consentito.
Quanto ai fatti oggetto di scrutinio, “alla luce dell’accertato metodo abitualmente violento con cui gli imputati si rapportavano alle figlie, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che le condotte esulavano da un normale contesto educativo e correzionale, risolvendosi le percosse, gli oneri e le limitazioni imposte in vessazioni afflittive e mortificanti, che in nulla agevolavano il percorso di crescita, anzi lo soffocavano e avvilivano”.