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Fondo patrimoniale e parziale impignorabilità dei beni per debiti derivanti da attività imprenditoriale.

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Fondo patrimoniale e parziale impignorabilità dei beni per debiti derivanti da attività imprenditoriale.

Non è consentita l’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale se il credito per cui si procede è derivante dallo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale solo “indirettamente” connessa alle esigenze familiari.

A cura dell’avv. Giuseppe Alessandro Bentivoglio

Con ordinanza n. 8201 del 2020, la Suprema Corte di Cassazione torna sull’istituto del fondo patrimoniale e sulla impignorabilità dei beni conferiti, reinterpretando il concetto di “bisogni della famiglia”, contenuto nell’art. 167 c.c.

Il caso: un istituto di credito sottoponeva a pignoramento la quota del 50% di alcuni beni immobili di proprietà di una imprenditrice.

I beni, in comproprietà con il marito, erano stati conferiti in un fondo patrimoniale costituito con atto pubblico.

Il marito dell’esecutata proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., sostenendo l’inammissibilità dell’esecuzione e l’impignorabilità dei beni ai sensi dell’art. 170 c.c., sul presupposto che i debiti – derivanti dal mancato assolvimento di un finanziamento erogato dall’istituto di credito – non erano stati contratti dalla moglie-imprenditrice per esigenze familiari ma, esclusivamente, per l’acquisto di beni strumentali all’attività imprenditoriale svolta da quest’ultima.

La banca creditrice sosteneva, diversamente, che l’attività imprenditoriale, nel cui ambito era stato contratto il debito, non era estranea ai bisogni della famiglia.

Il Tribunale di Livorno rigettava il ricorso, ritenendo che la debitrice traesse dall’attività imprenditoriale proventi da destinare ai bisogni della famiglia.

La Corte di Appello di Firenze accoglieva l’appello proposto dall’imprenditrice, riscontrando l’effettiva ed integrale destinazione del finanziamento all’acquisto di beni strumentali da parte della società ed escludendo, pertanto, che il medesimo fosse in qualche modo destinato a soddisfare esigenze della famiglia.

L’istituto di credito proponeva ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, rigettando tutte le censure formulate dalla Banca creditrice, con l’ordinanza n. 8201/2020 riafferma il principio (cfr. Cass Civ. 26126/2019; Cass. Civ. 5017/2020) secondo il quale “il fondo patrimoniale protegge solo dai debiti (anche tributari e risarcitori) derivanti da attività speculative o voluttuarie”, ma non da quelli contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, siano essi indispensabili (come l’alimentazione e l’abitazione) oppure “derivanti dall’intento di avere un certo tenore di vita familiare”.

In particolare, la Corte evidenzia, nell’ottica di una maggiore tutela dei fondi patrimoniali dalle azioni promosse dai creditori, che “in tema di fondo patrimoniale non è consentita, ai sensi dell’art. 170 del Cod. Civ., l’esecuzione dei beni vincolati in fondo patrimoniale se si tratta di un credito solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia; e ciò in quanto vi è la necessità di una interpretazione non restrittiva delle esigenze familiari, da non ridurre ai soli bisogni essenziali della famiglia”.

Di seguito il testo integrale:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200427/snciv@s10@a2020@n08201@tO.clean.pdf