Con la sentenza n. 9406 del 09/02/2021, la Sez. III della Cassazione ha chiarito che la responsabilità del legale rappresentante di una società titolare di supermercati non può derivare unicamente dall’occupazione di una posizione apicale all’interno della struttura societaria complessa e che non occorre necessariamente una delega scritta ai fini di tale esonero.
Il “nuovo” reato di abuso di ufficio in una recente pronuncia della Cassazione. Con la sentenza n. 8057 del 1 marzo 2021, la Cassazione ha inteso precisare quali siano i casi in cui può essere integrato il reato di abuso d’ufficio, in considerazione delle modifiche introdotte dal d.l. 76/2020. A cura dell’avv. Maxime Manzari. La […]
La Cassazione è tornata di recente ad occuparsi della responsabilità da reato degli enti, ai sensi del D.lgs. 231/2001, intervenendo in particolare sulla corretta interpretazione dei criteri di imputazione oggettivi, ovvero “l’interesse” ed il "vantaggio" dell'ente. Alcune note circa la sentenza Sez. IV, 5 febbraio 2021, n. 4480.
In attuazione della direttiva 2000/31/CE, è stato emanato in Italia il d.lgs. del 9 aprile 2003 n. 70, che contiene previsioni tese a limitare la responsabilità dei provider operanti nel mercato. A tal fine, la disciplina individua diverse tipologie di attività svolta dal provider, da cui derivano differenti regimi di responsabilità.
Pur essendo normalmente i reati informatici reati comuni, le previsioni incriminatrici fanno talvolta riferimento a soggetti di fatto in possesso di particolari qualità, in ragione dell’attività svolta o delle loro particolari competenze specifiche.
E’ il 23 novembre 2001, quando il Consiglio d’Europa approva la “Convenzione di Budapest”. Il traguardo è storico e la Convenzione rappresenta il primo vero documento normativo disciplinante i reati commessi attraverso internet o reti elettroniche.
L’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche se sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. Lo ha stabilito la recente sentenza di Cassazione, n. 7518/2021.
Con la sentenza n. 2848 del 25 gennaio 2021, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di una questione ricorrente, in tema di responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio del lavoratore causato da un macchinario rispetto al quale non siano state adottate tutte le misure di prevenzione necessarie.
Non commette reato il datore di lavoro che installi impianti di videosorveglianza, senza accordo sindacale, se il controllo sia volto a prevenire possibili comportamenti infedeli dei lavoratori e riguardi solo occasionalmente l’attività del lavoratore.