Leasing e fallimento dell’utilizzatore. Disciplina applicabile.
Ai contratti di leasing per i quali i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore si sono verificati prima della L. 124/2017, e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, deve applicarsi la disciplina di cui all’art. 1526 c.c. e non quella di cui all’art. 72 quater Legge Fallimentare.
A cura dell’Avv. Tommaso Pontassuglia.
Le Sezioni Unite – con la sentenza n. 2061 del 28.01.2021 – dettano i principi applicabili ai contratti di leasing finanziario, nei quali i presupposti per la loro risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore si sono verificati in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 124/2017, e per i quali il fallimento dell’utilizzatore sia intervenuto successivamente alla risoluzione contrattuale.
Il caso: la D. spa nel 2002 concedeva in locazione finanziaria alla CC srl un capannone industriale. Scaduto il contratto, l’utilizzatrice non esercitava il diritto di opzione e non corrispondeva le ultime rate dovute. La concedente D. spa – ritenuto risolto il contratto in applicazione della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di leasing – chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento per le rate insolute.
L’utilizzatrice veniva dichiarata fallita nel 2016, e la concedente, oltre a rivendicare il bene concesso in leasing, si insinuava al passivo fallimentare in virtù del titolo ottenuto, per i canoni scaduti e non pagati.
Il Tribunale di Macerata rigettava l’istanza, in ragione del fatto che, essendosi risolto il rapporto prima della dichiarazione di fallimento, doveva ritenersi applicabile l’art. 1526 c.c., in forza del quale al concedente era dovuto soltanto un equo compenso per l’uso della cosa.
Pure rigettata era l’opposizione allo stato passivo presentata da D. spa.
Per la cassazione di tale pronuncia proponeva ricorso la D. spa.
Riteneva la ricorrente che il Tribunale avesse errato nel ritenere che un contratto giunto alla sua naturale scadenza potesse risolversi di diritto ex art. 1456 c.c., essendo ciò impedito dalla maturazione del termine di efficacia del contratto.
Deduceva ancora la ricorrente che, essendo il contratto di leasing giunto alla sua naturale scadenza prima della dichiarazione di fallimento, non poteva trovare applicazione né l’art. 1526 c.c. né l’art. 72 quater L.F. (il quale presuppone l’efficacia del contratto alla data di dichiarazione del fallimento), e che pertanto la concedente doveva essere ammessa al passivo fallimentare per l’intero importo dei canoni dovuti e non pagati dall’utilizzatore, determinati in base ai patti negoziali, a prescindere dalla previsione di cui all’art. 1526 c.c..
Illustrava infine la concedente che, con l’introduzione della L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza del 4.8.2017, con cui è stata introdotta una nuova disciplina del contratto di locazione finanziaria, all’art. 1 dal comma 136 al comma 140), sarebbe venuta meno la distinzione tra leasing traslativo e di godimento, e che sarebbe stata dettata una disciplina unitaria. Da ciò discenderebbe che gli effetti della risoluzione di un contratto, non soggetto ratione temporis, alla L. 124/2017, dovessero essere disciplinati dall’art. 72 quater L.F. (che consente al concedente di trattenere i canoni pagati, pretendere quelli scaduti ed a scadere, oltre il prezzo di opzione), applicabile in via analogica, in luogo del non più richiamabile analogicamente art. 1526 c.c.
Con l’ordinanza interlocutoria n. 5022 del 25 febbraio 2020 la Terza Sezione Civile della Cassazione segnalava l’esigenza di risolvere due questioni di massima di particolare importanza, entrambe gravitanti intorno alla perdurante applicabilità dell’art. 1526 c.c. ai contratti di leasing risolti prima dell’entrata in vigore della L. 124/2017, e riassumibili nella possibilità o meno di predicare l’applicazione analogica di una norma sopravvenuta rispetto alla fattispecie concreta che dovrebbe disciplinare, così sottoponendo al vaglio delle SS.UU. la questione.
Le SS.UU., in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale più recente (si veda Cass. 8980/2019) ed in ossequio alla costante giurisprudenza della Corte, ribadiscono che la disciplina degli effetti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore di un contratto di leasing traslativo in cui si siano già verificati i presupposti prima dell’entrata in vigore della L. 124/2017 e del fallimento dell’utilizzatore inadempiente, deve essere individuata nell’art. 1526 c.c., in forza di interpretazione analogica.
Specificano le SS.UU. che non potrà avere applicazione retroattiva la L. 124/2017, non avendo in tal senso disposto il legislatore e non operando detta normativa una interpretazione autentica di un assetto legale precedente.
Illustrano ancora le SS.UU. che non potrà neanche farsi applicazione analogica dell’art. 72 quater L.F., la quale è norma di natura eccezionale, e risulta applicabile in ipotesi di scioglimento del contratto di leasing per volontà del curatore nell’ambito della procedura fallimentare.
Chiarita pertanto l’applicabilità dell’art. 1526 c.c, e la possibilità per il concedente di richiedere anche il risarcimento del danno, le SS.UU. delineano, infine, in tale ipotesi, gli oneri in capo al creditore e il contenuto della domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F.
Invero, in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l’onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo ex articolo 93 L.F.
Ove richieda il risarcimento del danno, ed a tal fine richiami l’applicazione dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, dovrà offrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva.
Avrà pertanto il concedente l’onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa.
Il testo integrale della sentenza Cass. SS.UU. n. 2061 del 28.01.2021: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2061_01_2021_no-index.pdf
Il testo integrale dell’ordinanza di rimessione Cass. N. 5022 del 25.02.2020